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DICHIARAZIONI DI MORTE

L’atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l’ora della morte, il nome e cognome del defunto, il suo luogo e data di nascita, la cittadinanza e residenza del defunto, il nome e cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato.
Non esiste un modello ufficiale di “avviso di decesso”, ma è chiaro che deve contenere le indicazioni necessarie a formare l’atto.

CHI PUO’ RENDERE LA DICHIARAZIONE ED ENTRO QUALE TERMINE?
La dichiarazione deve essere fatta entro 24 ore dal decesso.
In caso di morte in casa la dichiarazione può essere fatta da uno dei coniugi o da persona informata del decesso, e pertanto dalle ditte di pompe funebri.
In caso di morte in ospedale, casa di cura o istituto per ricovero anziani, dal direttore sanitario o suo delegato.

DOCUMENTI DA ESIBIRE
Avviso di morte con i dati sopra indicati.
Scheda di morte, stabilita dal Ministero della Sanità d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, il cosiddetto modello ISTAT, blu per i maschi, rosso per le donne, contenente l’indicazione della causa di morte iniziale, intermedia e finale.
Certificato necroscopico, con l’indicazione dell’avvenuto accertamento non tanto della causa di morte quanto dell’effettivo decesso, redatto non prima delle 15 ore dal decesso e non oltre le 30 ore.
Certificato medico autoptico, nell’eventualità sia stata eseguita l’autopsia.

CHI PUO’ CERTIFICARE LA CAUSA DI MORTE?
A decesso avvenuto, solo l’A.S.L. N. 2 “Savonese” alla quale mensilmente lo stato civile invia copia della scheda ISTAT.
l’ufficio di stato civile non può pertanto rilasciare né certificazioni né fotocopie della scheda ISTAT, senza contravvenire alle disposizioni a tutela della privacy.

CERTIFICATO NECROSCOPICO
Compete al medico necroscopico l’accertamento del decesso a norma dell’art. 74 del Regolamento dello Stato Civile.
Le funzioni di medico necroscopico sono esercitate dal Direttore Sanitario del Civico Ospedale, ovvero nei casi di decesso in altri luoghi, da medico nominato dall’A.S.L. N. 2; in tali eventualità è necessaria la richiesta di visita necroscopica.

DECESSO A SEGUITO DI INCIDENTE
In tutti i casi di “morte violenta”, avvenuta a seguito di incidente o per fatti che escludano l’evento naturale, o se anche ne esiste solo il sospetto per la presenza di traumi o ferite sul cadavere, è necessario l’intervento del magistrato o dell’ufficiale di polizia giudiziaria (polizia stradale, carabinieri, agenti polizia municipale) affinché con l’assistenza del medico dell’A.S.L., sia redatto il processo verbale sullo stato del cadavere e delle circostanze del decesso da comunicare all’ufficiale di stato civile; spetta al magistrato autorizzare la rimozione del cadavere ed il trasporto all’obitorio.
L’Ufficiale dello stato civile rilascia all’autorizzazione al seppellimento:
  • su Nulla Osta del Magistrato, in caso di sospetto di reato;
  • in base alla dichiarata insussistenza di sospetto di reato, contenuta nel processo verbale tramesso dal Magistrato o dall’ufficiale di polizia.
TRASPORTO SALME
Il trasporto delle salme, da Comune a Comune, deve essere autorizzato dal Sindaco (Ufficiale dello Stato Civile) del luogo è avvenuto il decesso, ancorché la salma possa essere trasportata all’obitorio per eventuali riscontri autoptici. (Vedi modelli).

TRASPORTO SALME DA E PER L’ESTERO: COMPETENZA E PROCEDURE
La competenza era del Prefetto, poi trasferita alla Regione (DPCM 26.5.200 G.U. n. 28 del 11.10.2000) ed è ora del Sindaco (Delibera G.R. n. 258 del 14.3.2002 “Autorizzazioni in materia di polizia mortuaria”).
Occorre distinguere:
1. Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino (R.D. 1.7.1937 n. 1379: Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia, Zaire) e Convenzione con la Città del Vaticano (R.D. 16.6.1938 n. 1055) 
In questo caso l’atto amministrativo si chiama “Passaporto Mortuario” ed è redatto in lingua italiana ed altra tra le più usate; alla domanda deve essere allegato Estratto di morte e certificazione dell’ASL (per eventuali malattie infettive-diffusive); al Passaporto deve essere allegata l’autorizzazione al seppellimento. Per l’introduzione di salme l’autorità competente al rilascio del passaporto è quella di provenienza.

2. Paesi non aderenti
.

Per l’estradizione di salme, l’atto amministrativo è costituito da una “Autorizzazione”; alla domanda relativa deve essere allegato Estratto di morte e certificazione dell’ASL, nonché Nulla Osta dell’autorità consolare o diplomatica della Stato in cui la salma va estradata.


N.B.

Si consiglia il visto consolare anche per il trasporto salma in Francia e Svizzera, benché aderenti alla Convenzione di Berlino.

N.B.
La legalizzazione della firma per l’estero (in Prefettura) è necessaria per gli stati non aderenti alla Convezione di Berlino.

N.B.
Del rilascio dell’autorizzazione o del Passaporto mortuario deve essere data notizia al Prefetto della Provincia di frontiera ove avverrà il transito della salma.
Per l’introduzione di salme la procedura è complessa: l’incarico al trasporto, soddisfatte le prescrizioni dello Stato estero, presenta domanda all’Autorità Diplomatica o Consolare Italiana la quale chiede il Nulla Osta al Sindaco del paese di destinazione; alla richiesta devono essere allegati: atto di morte, certificazione sanitaria, certificazione medica con la causa di morte, autorizzazione alla sepoltura da parte dell’autorità straniera.
Il Sindaco rilascia il Nulla Osta e ne da notizia all’Autorità Diplomatica o Consolare italiana ed al Prefetto della Provincia di frontiera ove avverrà l’introduzione della salma.
L’Autorità Diplomatica o Consolare rilascia l’autorizzazione definitiva e ne dà notizia al Sindaco.

TRASPORTO CENERI E RESTI MORATALI DA E PER L’ESTERO
Per il trasporto da e per i paesi aderenti alla Convenzione di Berlino, non trovando questa applicazione, basta l’autorizzazione al trasporto rilasciata, in Italiano e francese, dal Sindaco (responsabile del servizio). Non servono particolari misure igieniche, né il trasporto con autofunebre.

CREMAZIONE
La cremazione può essere preventivamente richiesta dall’interessato, con iscrizione ad associazione riconosciuta (SOCREM) ed in regola con i versamenti, ovvero con testamento olografo, scritto di proprio pugno con le disposizioni testamentarie. Se, oltre alle disposizioni per la cremazione, contiene altre indicazioni deve essere pubblicato.
La cremazione può essere richiesta, a decesso avvenuto, dal coniuge (anche se legalmente separato, non se divorziato) o, in mancanza dal parente più prossimo ai sensi art. 74 C.C.; in caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. La domanda deve indicare non la volontà del richiedente, bensì quella del defunto e la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autenticata da pubblico ufficiale.
Alla domanda di cremazione deve essere allegato un certificato del medico curante o del medico necroscopico, con firma autenticata presso l’ASL, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato e che il deceduto non era portatore di stimolatore cardiaco o che lo stesso è stato spiantato. Per gli stranieri occorre anche un’autorizzazione della loro autorità consolare o diplomatica attestanti le norme e modalità applicabili.
L’autorizzazione è di competenza del dirigente o del responsabile del servizio.
La legge 30 marzo 2001 ho introdotto alcune innovazioni sulla custodia e dispersione delle ceneri che però, essendo la legge esecutiva solo ad emanazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria.

E’ possibile procedere alla cremazione di salme già inumate o tumulate alle seguenti condizioni:
  • per le persone decedute dopo l’entrata in vigore del DPR 285/1990, cioè dal 27.10.1990 in poi, con le stesse norme di cui sopra,
  • per quelle decedute prima con le procedure previste dal precedente DPR 21.10.1975 n. 803, e quindi solo per espressa volontà del “de cuius”.
N.B.
Sono soggette all’imposta di bollo (€16,00) sia le domande che le autorizzazioni al trasporto salme, nonché quelle per passaporto mortuario o autorizzazione all’estradizione di salme all’estero, come anche le domande ed autorizzazioni alla cremazione (questi atti rientrano tra quelli di cui all’art. 4 della Tariffa All. A di cui a D.M. 20.8.1992).

L’Ufficio di Stato Civile è a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito alla denuncia di morte, nonché relativamente alle problematiche connesse il trasporto e seppellimento cadavere.
 
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