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CREMAZIONE ED AFFIDAMENTO CENERI

CREMAZIONE
La cremazione può essere preventivamente richiesta dall’interessato, con iscrizione ad associazione riconosciuta (SOCREM) ed in regola con i versamenti, ovvero con testamento olografo, scritto di proprio pugno con le disposizioni testamentarie.
Se, oltre alle disposizioni per la cremazione, contiene altre indicazioni deve essere pubblicato.

La cremazione può essere richiesta, a decesso avvenuto, dal coniuge (anche se legalmente separato, non se divorziato) o, in mancanza dal parente più prossimo ai sensi art. 74 C.C.; in caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
La domanda deve indicare non la volontà del richiedente, bensì quella del defunto e la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autenticata da pubblico ufficiale (vedi modelli).

Alla domanda di cremazione deve essere allegato un certificato del medico curante o del medico necroscopico, con firma autenticata presso l’ASL, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato e che il deceduto non era portatore di stimolatore cardiaco o che lo stesso è stato spiantato. Per gli stranieri occorre anche un’autorizzazione della loro autorità consolare o diplomatica attestanti le norme e modalità applicabili.
L’autorizzazione è di competenza del dirigente o del responsabile del servizio.
La legge 30 marzo 2001 ho introdotto alcune innovazioni sulla custodia e dispersione delle ceneri che però, essendo la legge esecutiva solo ad emanazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria.

E’ possibile procedere alla cremazione di salme già inumate o tumulate alle seguenti condizioni:
  • per le persone decedute dopo l’entrata in vigore del DPR 285/1990, cioè dal 27.10.1990 in poi, con le stesse norme di cui sopra,
  • per quelle decedute prima con le procedure previste dal precedente DPR 21.10.1975 n. 803, e quindi solo per espressa volontà del “de cuius”.
AFFIDAMENTO CENERI
E’ oggi possibile procedere all’affidamento delle ceneri con consegna ad una persona sola (non è quindi ammesso l’affidamento a più soggetti), sempre che il defunto avesse espresso in vita in tal senso la sua volontà, sia che il decesso avvenga in Altare, sia che le ceneri siano state tumulate in un cimitero di Altare, dopo il 30.03.2001, data di entrata in vigore della legge n. 130.
Il soggetto affidatario deve essere residente in Altare, dato che l’atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell’ambito territoriale di questo comune; pertanto qualora il decesso avvenga in Altare e l’affidatario sia residente in altro comune, occorre verificare preventivamente la disponibilità di quest’ultimo comune ad autorizzare l’affidamento.
La volontà del defunto deve inequivocabilmente emergere da disposizione testamentaria o dichiarazione autografa, ovvero da dichiarazione resa ad associazione riconosciuta (SOCREM), ovvero da dichiarazione sostitutiva atto di notorietà sottoscritta dal coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo secondo il Codice Civile.

La domanda per l’affidamento delle ceneri può essere presentata congiuntamente a quella per la cremazione, ovvero disgiunta in un momento successivo (vedi modelli) e deve indicare il luogo ove si intende custodire le ceneri, in casa o in giardino, in una nicchia aperta o chiusa.
L’autorizzazione è di competenza del dirigente o del responsabile del servizio.
Nell’eventualità di cambio di indirizzo o di trasferimento della residenza dell’affidatario in altro Comune, lo stesso è tenuto a darne comunicazione per gli eventuali controlli;

L’atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell’ambito territoriale del comune di Altare, per cui – nell’eventualità di trasferimento della residenza in altro comune – è bene verificare preventivamente la disponibilità di quest’ultimo comune ad autorizzare l’affidamento personale delle ceneri.

N.B.
Sono soggette all’imposta di bollo (€ 16,00) sia la domanda che l’autorizzazione alla cremazione, sia la domanda che l’autorizzazione personale delle ceneri (questi atti rientrano tra quelli di cui all’art. 4 della Tariffa All. A di cui a D.M. 20.8.1992).

L’Ufficio dei Stato Civile è a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito alla denuncia di morte, nonché relativamente alle problematiche connesse il trasporto e seppellimento cadavere.
 
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