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RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI

Ai sensi del comma 6 dell'art. 16 del vigente Regolamento TARI nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto dalla Deliberazione di C.C. di fissazione di scadenze per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:
a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere stati beneficiari per l’annualità precedente a quella di competenza del tributo del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;
b) contribuenti che si trovano in condizioni economiche disagiate e che soddisfano i seguenti requisiti:
- ISEE inferiore o uguale ad € 8.897,43;
c) qualora l’importo dovuto calcolato sull’intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.
Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza della seconda rata ordinaria per l’anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dall’ufficio tributi in relazione all’entità dell’importo dovuto.


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