Accesso ai servizi

RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI ED INFORMAZIONI IN CASO DI PAGAMENTO TARDIVO

Responsabile: Veronica Baccino
Indirizzo: Via Restagno, 2


Telefono: 019 58005-6
Fax: 019 58071
Email: tributi@comunealtare.it

Riduzione per utenze domestiche
Riduzione per compostaggio domestico

Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della tariffa del tributo;

E’ necessario iscriversi presso l’albo comunale dei compostatori così come previsto dall’art. 5 del vigente Regolamento per la gestione del compostaggio domestico approvato con deliberazione C.C. nr. 49 del 29/09/2017 utilizzando l’apposito modulo disponibile nella sezione “Modulistica”.

  

Riduzione per distanze superiori a 800 metri dai punti di raccolta istituiti “ad hoc” e dotati di cassoni di prossimità non raggiunti dal servizio “porta a porta”.

Ai soggetti che occupano unità abitative e relative pertinenze ubicate in zone ad una distanza superiore a metri 800 dai punti di raccolta istituiti “ad hoc” e dotati di cassoni di prossimità, e pertanto, non raggiunti dal servizio “porta a porta”, è riconosciuta una riduzione del 10%.

 

Le riduzioni di cui sopra sono cumulabili con un limite massimo complessivo del 20%

 

Riduzione per unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi.

 

Riduzione / Esclusione per utenze non domestiche

Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta.

Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendano avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all’ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico di raccolta. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.

La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l’avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 marzo dell’anno successivo all’avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero.

Per le annualità in cui, ai sensi del paragrafo precedente, l’utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

Rid= Qavv / Qtot (Kd)

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all’interno della dichiarazione l’utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell’avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l’utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l’esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l’utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all’ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell’anno precedente; l’accettazione della richiesta è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l’ufficio Tecnico del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull’organizzazione del servizio.

Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di fuoriuscita dal servizio all’utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.


Ulteriori riduzioni

Il tributo è dovuto nella misura del 20%, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo del 70 per cento della tariffa.


Esclusione superfici
Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.


Pagamento tardivo


Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale la tassa sui rifiuti è dovuta, sollecito per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con eventuale addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso o insufficiente pagamento come indicato nell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.


 




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