Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale la tassa sui rifiuti è dovuta, sollecito per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con eventuale addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso o insufficiente pagamento come indicato nell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.