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COME FARE PER

CITTADINANZE

Come Fare:
Responsabile: Dott.ssa Laura Prato
Indirizzo: Via Restagno n. 2
Telefono: 019-58005-2
Fax: 019-58071
Email: anagrafe@comunealtare.it

PEC: comune.altare.sv@legalmail.it

Informazioni specifiche:
MODALITA' DI ACQUISTO E RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
La cittadinanza italiana può essere acquistata:
A) A seguito di un automatismo previsto dalla legge (senza che l'interessato debba far nulla);
B) A seguito di richiesta;
C) A seguito di dichiarazione di volontà;

A) A SEGUITO DI UN AUTOMATISMO PREVISTO DALLA LEGGE
1. FILIAZIONE (jus sanguinis art. 1 legge 91/92): è cittadino per nascita il figlio di madre o di padre cittadini; il figlio di madre cittadina italiana e di padre straniero nato prima del primo gennaio 1948, è da considerarsi cittadino straniero, essendo assoggettato alle legge n. 555/12;
il figlio di madre cittadina italiana e di padre straniero nato dopo il primo gennaio 1948, già maggiorenne alla data del 27 aprile 1983, va considerato cittadino italiano in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/83, solo se la madre era cittadina italiana al momento della sua nascita;
2. NASCITA SU TERRITORIO ITALIANO (jus soli art 1 comma 1 legge 91/92) a condizione che:
  • I genitori siano ignoti o apolidi;
  • I genitori stranieri, in base alla loro legge di appartenenza, non trasmettano la propria cittadinanza al figlio;
  • Il minore sia stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
3. ADOZIONE: il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza art. 3 legge 91/92 (art 3 legge 91/92);

4. RICONOSCIMENTO O DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DURANTE LA MINORE ETÀ DEL FIGLIO: il minore, qualificato come straniero alla nascita, muta la cittadinanza in conseguenza del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale che, retroagendo alla nascita, determina l'acquisto automatico a titolo originario dalla stessa nascita. (art 2 legge 91/92);
 
5. COMUNICAZIONE DI DIRITTO: la cittadinanza italiana è acquisita durante la minore età in conseguenza dell'acquisto o del riacquisto da parte di uno o di entrambi i genitori alla condizione che il minore sia convivente con il genitore alla data dell'acquisto del genitore stesso (art 14 legge 91/92)

B) ACQUISTO (NATURALIZZAZIONE) E RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A SEGUITO DI RICHIESTA
1. RESIDENZA NEI SEGUENTI CASI:
  1. Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett.a);
  2. Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione (art.9, c.1, lett. b)
  3. Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art.9 c.1, lett.c)
  4. Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.d)
  5. All’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.e) combinato disposto art.16 c.2) (*)
  6. Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.f)
(*) Ai sensi dell’articolo 16, lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all’apolide ai fini della concessione della cittadinanza.
2. MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO IN PRESENZA DEI SEGUENTI REQUISITI (Art 5 legge 91/92):
  1. Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio.
  2. Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio.
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi. 

3. CONCESSIONE: allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato (art 9 comma 2);

4. CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO:
Riconoscere la cittadinanza italiana significa verificare la sussistenza di un diritto soggettivo di una persona; si tratta, quindi di riconoscere a posteriori la cittadinanza “jure sanguinis” a cittadini stranieri di seconda, terza, quarta generazione, diretti discendenti di emigranti di origine italiana.

C) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI VOLONTA': BENEFICIO DI LEGGE (art 4 legge 91/92)
E' il caso dell'acquisto nella maggiore età, quale conseguenza di una volontà del soggetto interessato.
Si distingue dalla naturalizzazione poiché per conseguire la cittadinanza è necessaria una dichiarazione di volontà dell'interessato in possesso di determinati requisiti e non un provvedimento emanato direttamente dalla autorità pubblica.
1. STRANIERO O L'APOLIDE CON ASCENDENTI ITALIANI (ART 4 COMMA 1):
  1. che abbia prestato effettivamente il servizio militare, avendo preventivamente dichiarato di voler acquistare la cittadinanza italiana;
  2. che abbia assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello stato italiano, anche all'estero, e dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana;
  3. che abbia, al raggiungimento della maggiore età, la residenza legale da almeno due anni nel territorio italiano e dichiarazione entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
2. STRANIERO NATO IN ITALIA (ART. 4 COMMA 2):
Lo straniero nato in Italia e che via abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età acquista la cittadinanza italiana rendendo apposita dichiarazione di voler acquistare detta cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Dove Rivolgersi:
STATO CIVILE (vedi dettaglio e orario di apertura)