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COME FARE PER

NASCITA

Come Fare:
Responsabile: Dott.ssa Laura Prato
Indirizzo: Via Restagno n. 2
Telefono: 019-58005-2
Fax: 019-58071
Email: anagrafe@comunealtare.it

PEC: comune.altare.sv@legalmail.it

Informazioni specifiche:
Chi può richiedere la Dichiarazione di nascita:
Se i genitori (che abbiano compiuto il 16° anno di età) sono coniugati (genitori legittimi):
  • uno dei due genitori
  • un procuratore speciale
  • un medico o ostetrica
  • una qualsiasi altra persona che abbia assistito al parto
Se i genitori (che abbiano compiuto il 16° anno di età) non sono coniugati (genitori naturali):
  • la madre che intende riconoscere il figlio
  • il padre e la madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio
Dove, quando, come:
ENTRO 10 GIORNI dalla nascita, nel Comune di nascita o nel Comune di residenza dei genitori. Se la denuncia di nascita avviene nel Comune di residenza del padre, questi dovrà dichiarare per iscritto che la moglie è d’accordo. In ogni caso il figlio è iscritto nell’anagrafe ove la madre risiede. Il dichiarante deve presentare un documento valido e l’attestazione di nascita rilasciata dalla struttura ove è avvenuto l’evento.


ENTRO 3 GIORNI dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale ove è avvenuto il parto. In questo caso la Direzione Sanitaria invierà la dichiarazione di nascita nel Comune richiesto dai genitori. Il dichiarante deve presentare un documento d’identità valido.
I genitori stranieri non residenti in Italia dovranno effettuare la denuncia nel Comune o nella Direzione Sanitaria ove è avvenuta la nascita. Se non conoscono la lingua italiana, devono essere accompagnati da un traduttore.

Non sono più necessari i testimoni al momento della denuncia di nascita.

DOPO IL DECIMO GIORNO dalla nascita, la denuncia si effettua nel Comune di nascita o di residenza dei genitori, motivando le ragioni del ritardo per iscritto. Non ci sono penalità, tuttavia il ritardo verrà segnalato al Procuratore della Repubblica. Naturalmente sino al momento della denuncia il bambino non risulterà iscritto nell’anagrafe della popolazione residente e la sua nascita non potrà essere certificata.

QUALE NOME ATTRIBUIRE:
Al nato può essere attribuito un solo nome che corrisponda al sesso. Il nome può essere composto da più elementi onomastici fino ad un massimo di tre, che devono essere riportati in tutte le certificazioni e documenti inerenti il bambino. E´ vietato, inoltre, imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello e di una sorella viventi.

BAMBINO NATO MORTO:
I genitori dovranno effettuare la denuncia nel Comune di nascita. Tale circostanza riguarda esclusivamente il bambino che nasce morto dopo la 28° settimana di gestazione. Nel caso si formerà solo l’atto di nascita, da cui si potrà certificare anche la morte.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Dove Rivolgersi:
STATO CIVILE (vedi dettaglio e orario di apertura)