Accesso ai servizi

COME FARE PER

CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

Descrizione:

LA VALIDITÀ DEI CERTIFICATI È DI 6 MESI

 


Come Fare:
Responsabile: Dott.ssa Laura Prato
Indirizzo: Via Restagno n. 2
Telefono: 019-58005-2
Fax: 019-58071
Email: anagrafe@comunealtare.it 
PEC:
demografico.altare.sv@legalmail.it

A partire dal 15 novembre 2021 i cittadini italiani potranno scaricare i certificati anagrafici on line in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente del proprio nucleo familiare, senza bisogno di recarsi presso gli Uffici Comunali.

Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta d’identità elettronica e Cns).
Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.


I certificati, anche in forma contestuale, che sarà possibile scaricare sono i seguenti:

  • Anagrafico di nascita;
  • Anagrafico di matrimonio;
  • Certificato di cittadinanza;
  • Certificato di esistenza in vita;
  • Certificato di residenza (anche A.I.R.E.);
  • Certificato di stato civile;
  • Certificato di stato di famiglia (anche A.I.R.E.);
  • Certificato di residenza in convivenza;
  • Certificato di stato di famiglia con rapporti di parentela;
  • Certificato di stato libero;
  • Certificato anagrafico di unione civile;
  • Certificato di contratto di convivenza.

Dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono VALIDE ED UTILIZZABILI SOLO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Le Amministrazioni Pubbliche ed i Gestori di Pubblici servizi non potranno più richiedere ai cittadini i certificati anagrafici peri quali è possibile fare l´autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
L´autocertificazione può essere resa anche quando una persona non sa o non può firmare.
Le certificazioni, le autentiche di firma, le autentiche di copia normalmente vengono rilasciate in carta legale ai sensi della Tariffa All. A al D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni ovvero apponendo sui documenti richiesti una MARCA DA BOLLO di Euro 16.00.

Ogniqualvolta l´utente richiede un certificato o una autenticazione deve indicare, sotto la propria responsabilità, l´uso che lo esenta dall´imposta di bollo.
Le esenzioni sono applicabili esclusivamente nei casi previsti dalla Tabella all. B della succittata legge o da norme speciali.

 

AUTENTICAZIONE DI FIRME
Presso l´Anagrafe si autenticano le firme in calce a:
  • dichiarazioni sostitutive dell´atto di notorietà ed istanze da presentare per la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi etc.) da parte di altre persone.
  • istanze e dichiarazioni sostitutive dell´atto di notorietà da presentare a privati (banche, assicurazioni etc.)
L´autenticazione della sottoscrizione, oltre che dal dipendente incaricato dal sindaco, può essere fatta anche presso un notaio, un cancelliere, da un dipendente addetto a ricevere la documentazione, dal segretario comunale.

La sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive dell´Atto di notorietà rivolte ad una pubblica amministrazione o a gestori ed esercenti di un pubblico servizio, con l´esclusione delle deleghe per la riscossione di benefici per conto terzi, non deve essere autenticata, e deve essere fatta in presenza del dipendente incaricato a ricevere la documentazione oppure presentata con fotocopia del documento di identità del dichiarante.

AUTOCERTIFICAZIONE
Con le leggi Bassanini, con il D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 e da ultimo con l'art 15 della legge n. 183/2011 si completa la riforma nei rapporti tra il cittadino, italiano o appartenente alla Comunità Europea, e gli uffici della pubblica amministrazione italiana.
Ora le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi non possono più chiedere ai cittadini i certificati.
Basta una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza necessità di autentiche o di bolli, per sostituire i certificati richiesti dalle pubbliche amministrazioni.
E´ quindi essenziale che i cittadini vengano a conoscenza delle nuove possibilità che la legge offre loro e che quindi facciano valere i propri diritti.

CHI HA DIRITTO ALL´AUTOCERTIFICAZIONE
Tutti i cittadini italiani e dell´Unione Europea hanno diritto all´autocertificazione.
I cittadini di stati non appartenenti all´Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell´immigrazione e la condizione dello straniero.

CHI E´ TENUTO E CHI NON E´ TENUTO AD ACCETTARE L´AUTOCERTIFICAZIONE
L´autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche ( Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane, Scuole, Istituti, Università,Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Camere di Commercio, Enti Pbblici Economici).
Inoltre si possono utilizzare nei rapporti con le imprese che svolgono un esercizio di pubblica utilità ( ENEL, Telecom, Poste, Italgas, Acquedotto, etc. ).

L´autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà, a meno che da questi non vengano accettate, non possono essere utilizzate:
  • nei rapporti fra privati (Banche, Assicurazioni, Notai, etc.);
  • nei rapporti con l´autorità giudiziaria nell´esercizio delle sue funzioni giurisdizionali (Tribunali).

COME AUTOCERTIFICO
E´ sufficiente scrivere una dichiarazione in carta semplice e le pubbliche amministrazioni, per agevolare il cittadino, devono mettere la opportuna modulistica a disposizione.

Per i dati relativi a cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza i certificati non servono più, è sufficiente esibire un documento valido, come la carta di identità, che contenga questi dati.

L´autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione)
  • deve essere firmata dal cittadino interessato senza bolli e autentiche;
  • ha la stessa medesima validità del certificato che sostituisce.
 

Informazioni specifiche:
COSA AUTOCERTIFICO
I dati anagrafici che si possono autocertificare:
DATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE
  • residenza
  • cittadinanza
  • data e luogo di nascita
  • esistenza in vita
  • stato di famiglia
  • stato di celibe, coniugato o vedovo, oppure lo stato libero
  • nascita dei figli
  • morte del coniuge, dei genitori, dei nonni, dei figli, etc.
  • annotazioni contenute nei registri dello stato civile come la paternità, la maternità, la separazione o la comunione dei beni tra i coniugi
  • godimento dei diritti politici e civili
TITOLI DI STUDIO
  • titolo di studio
  • qualifica professionale
  • specializzazioni
  • abilitazioni
  • qualificazione tecnica
  • formazione
SITUAZIONE FISCALE ED ECONOMICA
  • reddito
  • possesso e numero partita Iva
  • situazione economica
  • assolvimento obblighi contributivi
  • dati contenuti nell´anagrafe tributaria
POSIZIONE GIURIDICA
  • curatore
  • tutore
  • legale rappresentanza
  • non aver riportato condanne penali
ALTRI DATI
  • qualità di pensionato
  • qualità di casalinga
  • qualità di studente
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni
  • posizione agli effetti degli obblighi militari
  • stato di disoccupazione
  • iscrizioni ad associazioni sociali
COSA NON AUTOCERTIFICO
  • certificati di conformità CE
  • certificati sanitari
  • certificati di marchi e brevetti
  • certificati di origine
  • certificati veterinari
Il cittadino può anche autocertificare sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà tutti i fatti, gli stati e le qualità personali non compresi nell´elenco dei documenti autocertificabili e che siano a diretta conoscenza e nell´interesse del dichiarante, anche se riguardanti altre persone.

E´ IMPORTANTE SAPERE CHE
  • il cittadino extracomunitario residente può utilizzare le autocertificazioni solo per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani;
  • l´Amministrazione provvede a chiedere autonomamente i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali che risultano da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da altro Ente Pubblico. E´ sufficiente che l´interessato indichi l´Amministrazione che li detiene;
  • sulle autocertificazioni rese dai cittadini vengono effettuati controlli, anche a campione, per constatarne la veridicità; se dal controllo risulta che il contenuto della dichiarazione non corrisponde al vero, l´interessato decade dai benefici eventualmente ottenuti e vengono applicate le sanzioni penali;
  • le autocertificazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

NOTE
Nella compilazione dell´autocertificazione occorre usare la massima attenzione onde evitare che quanto dichiarato possa essere invalidato a causa di imprecisioni od inesattezze.

Dove Rivolgersi:
UFFICIO ANAGRAFE (vedi dettaglio e orario di apertura)

Documenti allegati:
File pdfMODULO RICHIESTA RILASCIO CERTIFICATI (733,27 KB)

File pdfDICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (1,84 MB)